1. A decorrere dal 31.12.07 l’importo complessivo delle risorse del Fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
- 15% in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
- 68% in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- 17% in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di 2° grado.
2. In coerenza con i criteri definiti dal comma precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all’art. 84 del presente CCNL, disponibili dal 31.12.07, è effettuato sulla base dei valori unitari annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento, di seguito indicati:
- euro 4157,00 per ciascun punto di erogazione del servizio;
- euro 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- euro 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di 2° grado.
3. I valori unitari indicati al comma 2) saranno oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonché con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto. Nella stessa sede sarà quantificata, ai sensi degli artt. 56 comma 3), 82 comma 4) e 83 comma 3) del presente CCNL, la decurtazione annuale complessiva a carico del Fondo dell’istituzione scolastica, occorrente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla inclusione, nella base di calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti articoli”.