1. I modelli viventi sono inquadrati nell'Area degli Assistenti, settore supporto all'attività di produzione.
2. Ai modelli viventi si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibili con la particolare attività svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo.
3. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alla figura professionale del “modello vivente” è definita, nel rispetto dell'Allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).
4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro dei modelli viventi può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto.
5. L'orario di lavoro dei modelli viventi, che se assunti a tempo pieno è pari a 36 ore settimanali, è funzionale alle attività di produzione.
6. I giorni di ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruiti di norma nei periodi di sospensione delle attività accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse.