Categoria: CCNL
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Art. 10 – Destinatari disciplina del titolo terzo
1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti di ricerca, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 140 (Lavoro a
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Art. 173 – Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato: 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) decorrenti dal 1/01/2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 121 della Legge
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Art. 172 – Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 171 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 171 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono stati computati
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Art. 171 – Incrementi degli stipendi tabellari
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui alle allegate Tabelle D2. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art.
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Art. 170 – Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Al personale tecnico e amministrativo dell’AFAM sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore nell’anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al
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Art. 169 – Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. Il personale tecnico e amministrativo dell’AFAM ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite
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Art. 168 – Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al personale tecnico e amministrativo, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno accademico, per particolari motivi personali o familiari. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per meno di un’ora; c) sono valutati agli
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Art. 154 – Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
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Art. 153 – Obblighi del docente e del ricercatore
1. Oltre agli obblighi indicati all’art. 23, comma 1 (Obblighi del dipendente), della Parte comune, il personale docente e di ricerca dell’AFAM è tenuto a: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità; b) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni
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Art. 152 – Destinatari
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al personale docente e di ricerca dell’AFAM e riguarda la parte relativa agli obblighi del dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli riguardanti la responsabilità disciplinare e non disciplinati nella presente Sezione, occorre fare riferimento a quanto previsto nella Parte comune. Tali articoli
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Art. 151 – Ricercatori
1. Ai ricercatori di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 come modificato dall’art. 14, comma 4-ter del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito nella legge 29 giugno 2022, n.79, si applica, in via generale, la disciplina prevista per il personale docente, fatte salve le specificazioni contenute nel presente articolo ed