Categoria: CCNL
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Art. 112 – Valutazione della Prova di Accertamento Linguistico
1. La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80. 2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI,
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Art. 111 – Modalità di Svolgimento della Prova di Accertamento della Conoscenza della Lingua
1. L’accertamento di cui al precedente art. 110 è effettuato sulla base di prove strutturate. A tal fine sono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati: a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare l’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere); b) docenti che
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Art. 110 – Iscrizione alle Graduatorie Permanenti per la Destinazione all’Estero
1. La destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo). 2. Alla prova di
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Art. 109 – Mobilità Professionale Verso le Istituzioni Scolastiche all’Estero
1. La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n. 297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva. 2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell’alternanza,
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Art. 108 – Mobilità tra le Istituzioni Scolastiche all’Estero
1. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale
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Art. 107 – Orari e Ore Eccedenti
1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano. 2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine
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Art. 106 – Rapporto di Lavoro a Tempo Determinato
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi 1, 2 e 3. 2. A
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Art. 105 – Ferie
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo. 2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i
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Art. 104 – Progetti Finalizzati al Miglioramento dell’Offerta Formativa ed al Superamento del Disagio Scolastico
1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento. 2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di
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Art. 103 – Impegni Connessi con l’Attuazione dell’Autonomia Scolastica e con il Piano dell’Offerta Formativa
1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici. 2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle
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Art. 102 – Partecipazione
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n. 62/98. Essa fornisce altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 108