Categoria: CCNL
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Art. 123 – Norme Applicative
1. In attesa che sia completamente attivata anche all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento
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Art. 122 – Foro Competente
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma) e alla conciliazione.
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Art. 121 – Restituzione ai Ruoli Metropolitani a Seguito di Sanzioni Disciplinari
1. L’erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto riguarda il personale docente ed ATA, comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
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Art. 120 – Restituzione ai Ruoli Metropolitani per Incompatibilita e per Motivi di Servizio
1. La destinazione all’estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all’estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l’interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell’attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si
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Art. 119 – Restituzione ai Ruoli Metropolitani in Caso di Assenze per Malattia
1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale in servizio all’estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l’assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al
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Art. 118 – Calcolo degli Anni di Servizio all’Estero
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
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Art. 117 – Interruzione del Servizio all’Estero
1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
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Art. 116 – Durata del Servizio all’Estero
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni. 2. Presso le Scuole Europee
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Art. 115 – Esaurimento di Graduatoria e Prove Straordinarie
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M. del MPI
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Art. 114 – Gestione delle Graduatorie per la Destinazione all’Estero
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all’estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all’estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili. 2. Ai fini
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Art. 113 – Riformulazione e Aggiornamento delle Graduatorie Permanenti
1. Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni. 2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il