Art. 39 – Contratto individuale di lavoro

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1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

  • a) tipologia del rapporto di lavoro;
  • b) data di inizio del rapporto di lavoro;
  • c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
  • d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
  • e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
  • f) durata del periodo di prova;
  • g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

3. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

6. Il presente articolo abroga l’art. 25 del CCNL 29/11/2007 e, con riferimento al personale di cui al presente articolo, l’art. 41, comma 1 del CCNL 19/04/2018.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Con riferimento all’art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che l’amministrazione proceda all’approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l’individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuità didattica.