1. Gli Assistenti tecnici di laboratorio sono inquadrati nell'Area dei Funzionari, settore di supporto all'attività di produzione.
2. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di Tecnici di laboratorio è definita, nel rispetto dell'Allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).
3. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attività svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo.
4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto.
5. L'orario di lavoro, che per il personale assunto a tempo pieno è pari a 36 ore settimanali, è di norma funzionale alle attività di produzione didattica.
6. Le ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruite di norma nei periodi di sospensione delle attività accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse.