1. All'art. 48 del CCNL 21/02/2002, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro".
2. Il presente articolo abroga l'art. 79 del CCNL 19/04/2018.