1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" assume la denominazione di "Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari" – che per brevità verrà indicato nel presente testo come "Fondo risorse decentrate Aree" - e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 63, comma 1, del CCNL 19/04/2018 nonché dalle seguenti ulteriori risorse stabili non già considerate nel predetto unico importo:
- a) retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d'anno, nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- b) somme corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, che le amministrazioni, ad invarianza complessiva di spesa, abbiano deciso di destinare al presente fondo; l'importo confluisce, a seguito dell'effettivo accertamento di tali stabili riduzioni, nel fondo dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate;
- c) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) risorse stanziate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari;
- e) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), dei cessati dal servizio dell'anno precedente nelle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, o dei dipendenti beneficiari di progressione verticale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 86, comma 4 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e all'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione);
- f) risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B, C e D, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari.
2. Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:
- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attività in conto terzi;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;
- d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA di cui al comma 1, lett. a) e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. e) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- e) dei risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno precedente, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai sensi del comma 1, lett. b), quali stabili riduzioni di tali risorse;
- f) delle risorse autonomamente stanziate dall'amministrazione, nell'ambito della propria capacità di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi nazionali, europei o internazionali;
- g) delle risorse stanziate dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale delle categorie B, C e D;
- h) delle eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente; in questa voce sono computate, nel primo anno di costituzione del presente fondo, le quote una tantum relative a precedenti annualità delle risorse di cui alla precedente lett. g).
3. Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita.
4. Il presente articolo abroga l'art. 63 del CCNL 19/04/2018.