Categoria: CCNL
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Art. 75 – Una tantum
1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2023-2024 è corrisposto un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’art. 72 (Effetti dei
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Art. 74 – Ulteriori incrementi concernenti le indennità fisse
1. Le indennità di cui all’art. 73 (Incrementi delle indennità fisse) sono ulteriormente incrementate con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2 e tabella E1.3. 2. La parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 73 (Incrementi delle indennità fisse), comma 1, lett b) è ulteriormente incrementata con la decorrenza
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Art. 60 – Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente Capo di cui all’art. 59 (Norme di prima applicazione) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29/11/2007, l’art. 79 del CCNL 29/11/2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25/07/2008. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all’ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo
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Art. 59 – Norme di prima applicazione
1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data
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Art. 58 – Progressioni tra le Aree
1. Le progressioni tra un’Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 2. In caso di passaggio tra le Aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite.
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Art. 57 – Sostituzione del titolare di incarico di DSGA
1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei
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Art. 56 – Trattamento economico del personale con incarico di DSGA
1. Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un’indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad Euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C. L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata
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Art. 55 – Incarichi di elevata qualificazione
1. Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale. 2. Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine
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Art. 49 – Obiettivi e finalità
1. Il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalità di realizzare l’equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti a cui è offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalità e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale.
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Art. 66 – Turnazioni
1. La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
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Art. 65 – Orario plurisettimanale
1. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. 2. Ai fini