Categoria: CCNL
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Art. 124 – Periodo di prova
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nel profilo immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva per la progressione tra i profili riservata al personale di ruolo, presso la medesima
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Art. 118 – Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione
1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. 92 (Norme di prima applicazione), lo stipendio tabellare e l’indennità di Ateneo delle nuove Aree di inquadramento è stabilito negli importi di cui all’allegata tabella E2.2 e tabella E2.3. 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, al personale
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Art. 117 – Indennità di specifiche responsabilità
1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, possono attribuire al personale dell’Area dei Collaboratori e dell’Area degli Operatori compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell’Area di appartenenza, comportano l’assunzione di specifiche responsabilità. In tale ipotesi, previa contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lett.
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Art. 116 – Ulteriori incrementi dell’indennità di Ateneo
1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 4 del CCNL 28/03/2006 come da ultimo rideterminata dall’art. 8 del CCNL 6/12/2022 è ulteriormente incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell’allegata tabella E2.1. 2. Al finanziamento dell’incremento di cui al presente articolo si provvede con il 50% delle risorse di cui art. 1,
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Art. 115 – Incrementi dell’indennità di Ateneo
1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 4 del CCNL 28/03/2006, come da ultimo rideterminata dall’art. 8 del CCNL 06/12/2022, è incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell’allegata Tabella B3.
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Art. 112 – Struttura della retribuzione del personale dell’Area EP
1. La struttura della retribuzione del personale dell’Area EP si compone delle seguenti voci: I. trattamento fondamentale: a1) stipendio che si compone di: stipendio tabellare; differenziale stipendiale; a2) retribuzione individuale di anzianità; a3) equiparazione stipendiale prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico;
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Art. 111 – Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, collaboratori e funzionari
1. La struttura della retribuzione del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari si compone delle seguenti voci: I. trattamento fondamentale: a1) stipendio, che si compone di: stipendio tabellare corrispondente all’Area di inquadramento; differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all’art. 86 (Progressioni economiche all’interno dell’Area) e all’art. 118, comma 2 (Trattamento economico nell’ambito
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Art. 102 – Congedi dei genitori
1. All’articolo 31 del CCNL 16/10/2008, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:“4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
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Art. 94 – Periodo di prova
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella Area immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva per la progressione tra le Aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima
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Art. 93 – Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente Titolo indicata all’art. 92 (Norme di prima applicazione) sono abrogati l’articolo 75, commi da 1 a 6 e comma 11, l’art. 76 commi 1, 2, 5 e 6, il Titolo IX e l’articolo 91 del CCNL 16/10/2008, l’art. 59 del CCNL 19/04/2018. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori
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Art. 92 – Norme di prima applicazione
1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in