Categoria: CCNL
-
Art. 96 – Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il
-
Art. 82 – Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. 2. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente Sezione hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali tenute in idonei locali concordati con l’amministrazione, per numero 12 ore
-
Art. 81 – Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal Rettore
-
Art. 78 – Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa continua ad essere costituito dalle risorse di cui all’art. 40, comma 1 del CCNL 19/4/2018, nei loro valori annuali. 2. Il fondo di cui al comma 1 è, inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali: 3. A decorrere dal 1/1/2022,
-
Art. 76 – Indennità per il titolare di incarico di DSGA con incarico su posizioni di lavoro comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL, già prorogati dall’art. 39 del CCNL 19/04/2018, sono ulteriormente prorogati fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata
-
Art. 73 – Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono state incrementate come di seguito indicato: 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lett. b) e c) decorrenti dal 1/01/2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all’art. 1, commi 121, della Legge n.
-
Art. 72 – Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 71 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 71 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai
-
Art. 71 – Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18/1/2024 dalla tabella E2.2 e, per i Collaboratori ed esperti linguistici, dall’art. 2, comma 3, del contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori ed esperti linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/1/2024), sono incrementati: 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
-
Art. 69 – Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1,
-
Art. 68 – Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18
-
Art. 67 – Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell’anzianità