Categoria: CCNL
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Art. 123 – Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli Enti di ricerca si svolge: 2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Nelle amministrazioni diverse da
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Art. 110 – Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 81, comma 3, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti
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Art. 122 – Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: utilizzo
1. Le risorse del fondo di cui all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione) sono destinate ai seguenti utilizzi: a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale dell’Area delle Elevate Professionalità, secondo la disciplina di cui all’art. 88 (Incarichi al personale dell’Area delle Elevate Professionalità); b) progressioni economiche del personale dell’Area
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Art. 121 – Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione
1. Dall’anno di sottoscrizione del presente CCNL, il “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP” assume la denominazione di “Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP” e continua ad essere costituito dall’unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all’art. 65, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del
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Art. 120 – Fondo risorse decentrate personale delle aree operatori, collaboratori e funzionari: utilizzo
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate Aree, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di cui all’art. 87 (Posizioni organizzative e professionali) ed alla indennità di cui al comma 5. 2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma
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Art. 119 – Fondo risorse decentrate personale delle aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione
1. Dall’anno di sottoscrizione del presente CCNL, il “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D” assume la denominazione di “Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari” – che per brevità verrà indicato nel presente testo come “Fondo risorse decentrate Aree” – e continua ad essere costituito dall’unico importo consolidato
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Art. 114 – Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 6 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 6 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi
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Art. 113 – Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella
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Art. 90 – Attività di comunicazione e informazione
1. Al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, nelle Aree è individuato lo specifico settore professionale “Comunicazione e informazione”. 2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali del suddetto settore, con riferimento all’Area dei Funzionari e all’Area delle Elevate Professionalità e
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Art. 109 – Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
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Art. 108 – Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni